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DIRITTO allo STUDIO UNIVERSITARIO normativa essenziale di riferimento
COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
· Legge n. 390 del 2-12-1991 (sulla G.U.R.I. n. 291 del 12-12-1991)
· Legge n. 549 del 28-12-1995 (istitutiva della tassa regionale per il diritto allo studio)
· Legge Regionale n. 11 del 4-3-1997 (sul B.U.R. n. 14 dell’8-3-1997)
· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30-4-1997 (sulla G.U.R.I. n. 132 del 9-6-1997)
· Legge Regionale n. 30 dell’8-9-1999 (sul B.U.R. n. 52 del 13-9-1999)
· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9-4-2001 (sulla G.U.R.I. n. 172 del 26-7-2001)
· Legge Regionale n. 1 del 2-2-2004 (sul B.U.R. n.8 del 2-2-2004) che all’art. 8 co. 1 regolamenta la tassa regionale per il diritto allo studio
· Legge Regionale n. 11 del 14-7-2006 (sul B.U.R. n. 36bis del 15-7-2006)
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