Accesso civico

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 - Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) - Registro degli accessi

Inserito il: 08-10-2014 | Ultima modifica il: 29 Marzo, 2017 | stampa

Accesso civico semplice (D.lgs. 33/2013 Art. 5 comma 1)

Accesso civico generalizzato (D.lgs. 33/2013 Art. 5 comma 2)

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione per il quale è previsto l’obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, gli interessati possono esercitare il diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5, c 1 del D.lgs. 33/2013, per vedere esercitato il diritto attraverso la richiesta di pubblicazione dei documenti.

L’Azienda, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato, documento o informazione richiesta e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o,  in alternativa, può comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti sono già pubblicati, l’Azienda provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, non deve essere motivata, deve essere  presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che si  pronuncia sulla stessa.


Modalità di presentazione dell’istanza:

Per la richiesta può essere utilizzato il seguente modulo:

Modulo richiesta accesso civico semplice

La richiesta di accesso civico, qualora non sia sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente addetto alla ricezione, deve essere sottoscritta e presentata, obbligatoriamente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La mancanza della copia del documento rende l’istanza improcedibile.

In caso di ritardo o mancata risposta, entro trenta giorni dall’istanza presentata, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

Modalità di presentazione dell’istanza:

Per la richiesta può essere utilizzato il seguente modulo:

Modulo richiesta accesso civico sostitutivo